Con il rogito, detto anche contratto definitivo, la compravendita immobiliare è conclusa: il bene passa definitivamente e consensualmente dal venditore all’acquirente, che ne diventa proprietario pagandone il prezzo con le modalità pattuite.
Il rogito si stipula sulla base di quanto già stabilito nel contratto preliminare, con eventuali modifiche purché consensuali, ed è l’atto che garantisce la data certa in cui il bene ha cambiato proprietario, anche se il bene non è stato fisicamente consegnato.
Sarà cura del Notaio rogante depositare l’Atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate.
E’ il Notaio che ha il compito di garantire la validità dell’atto nella veste di pubblico ufficiale ed esperto in materie giuridiche.
Il Notaio, oltre a verificare l’identità personale delle parti, verifica la regolarità urbanistica e catastale degli immobili ed effettua i controlli ipo-catastali.
Durante il rogito, il Notaio legge e spiega il contratto al venditore e all’acquirente, che devono essere formalmente informati delle condizioni e degli obblighi previsti. A fine lettura, le parti devono sottoscrivere il rogito, così come il Notaio stesso.
Sul contratto definitivo sono citate anche le pertinenze, cioè “ i beni a servizio o ad ornamento” dell’immobile principale, come ad esempio box o garage, posto auto, locali di sgombero, tettoie. Tecnicamente le pertinenze dall’abitazione principale sono le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Nel caso di acquisto in edifici condominiali, con l’appartamento viene ceduta anche la quota di comproprietà sulle parti e sugli impianti comuni, che rimangono in comunione tra tutti i condomini.
Nel contratto esse devono essere specificamente indicate.
La legge prevede che nell’atto debba esserci l’indicazione analitica delle modalità di pagamento.
Se l’acquirente ricorre a un mutuo, il relativo contratto viene sottoscritto contestualmente alla stipula del contratto definitivo di vendita, alla presenza di un responsabile della banca.
Ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore e di indicare l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione e le modalità di pagamento.
La registrazione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di stipula ed avviene in via telematica presso l’Agenzia delle Entrate, con contestuale versamento delle imposte ipotecaria e catastale.