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DIA/SCIA Permesso per costruire

TITOLO ABILITATIVI ALL’ATTIVITÀ EDILIZIA

I titoli abilitativi all’attività edilizia sono disciplinati dal Titolo II della Parte I – artt. 6-23 – del D.P.R. 380/2001 e sono rappresentati generalmente dal permesso di costruire, dalla denuncia di inizio attività (DIA) ,nonché dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) introdotta nel corso della XVI legislatura.

IL “PERMESSO DI COSTRUIRE”

Il Permesso di Costruire, disciplinato dal Testo unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/2011), in particolare al Capo II, è un’autorizzazione che il comune rilascia per eseguire interventi edilizi di una certa consistenza.
E’ la richiesta di un assenso specifico esplicito al progetto, presentato da un professionista, da parte degli Uffici Tecnici urbanistici. In mancanza di tale permesso non è possibile iniziare i lavori.

LA “DIA”(DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITÀ)

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) è una pratica amministrativa che, nel mondo dell’edilizia, rappresenta oggi uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.
Nasce, sotto diverso nome, con la legge n.47/85 che, all’art.26 “opere interne”, obbligava chiunque intendesse compiere opere interne a fabbricati che non fossero in difformità degli strumenti urbanistici vigenti una “relazione a firma di un professionista abilitato (es. un Ingegnere,un Architetto o un Geometra iscritto al relativo albo professionale) […] che asseveri le opere da compiersi […]”.
Oggi la D.I.A. è uno strumento estremamente potente, che serve alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di Vigilanza sull’attività edilizia che si svolge sul proprio territorio

LA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un atto che consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, a differenza della DIA che prevede il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività. La normativa di riferimento è costituita dall’articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che disciplina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sostituendo integralmente la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) contenuta nell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. La SCIA ha semplificato e velocizzato le procedure rispetto alla precedente disciplina e deve essere accompagnata dalle attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza da parte dell’Amministrazione.

Esistono altri titoli (C.I.L., C.I.A.L., etc) il cui utilizzo può variare a livello del singolo Comune.