Vendere una casa ricevuta in eredità richiede alcuni adempimenti specifici, necessari per arrivare al rogito senza problemi ed espressamente richiesti dalla legge. Vediamo in cosa consistono.
In linea generale, quando si eredita un immobile è necessario:
Per vendere l’immobile ereditato è poi opportuno trascrivere l’accettazione ereditaria. Scopriamo in cosa consiste.
Nel nostro sistema giuridico il chiamato all’eredità, può accettare in maniera espressa, tacita o ex lege.
La regola n. 8 dei Protocolli Notarili, prevede che il notaio sia tenuto a procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, al fine di tutelare le ragioni dell’acquirente e della eventuale banca mutuante nel caso in cui si verifichi la fattispecie dell’”erede apparente”
L’erede apparente è colui che agisce come erede ma, per vari motivi, non ne possiede le qualità sostanziali di legge.
Nel caso in cui a vendere l’immobile sia un soggetto che si dichiari e agisca quale erede ma non lo sia in realtà, l’acquirente corre il rischio di subire la cosiddetta “azione di petizione di eredità” e di dover restituire l’immobile al vero erede.
Trascrivendo l’accettazione, quando andrò a fare l’atto di vendita, il notaio avrà in mano un atto pubblico che dimostra in modo incontrovertibile che io ho agito quale erede, e che quindi ho accettato l’eredità e sono divenuto proprietario.
Il notaio contestualmente all’acquisto da parte del soggetto a cui io ho venduto quale erede potrà trascrivere anche l’accettazione tacita dell’eredità, e quindi l’acquisto in mio favore del bene che ho venduto.
In questo modo, l’acquisto della persona a cui io ho venduto, a patto che essa sia in buona fede, avrà piena efficacia (articoli 2648 e 2650 del Codice civile), e validamente sarà stata concessa l’ipoteca a favore della banca a garanzia del mutuo eventualmente concesso per tale acquisto.
La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità non è un obbligo ma un onere che compete alle parti e che è importante per la tutela dei diritti dei terzi acquirenti.
Il notaio può quindi essere dispensato da tale adempimento se vi è l’accordo di entrambe le parti e verrà inserita una clausola apposita nell’atto dove le parti dichiarano di dispensare il notaio e di essere a conoscenza del fatto che vi siano “acquisti mortis causa” non trascritti.
Ovviamente in questo caso l’acquirente è consapevole di assumere il rischio di perdere l’immobile nel caso in cui l’erede vero eserciti l’azione di petizione di eredità.
Se non c’è un unico erede, per esempio nel caso di un immobile ereditato da fratelli, la casa non può essere venduta se non con il consenso unanime. Nel caso in cui non tutti siano d’accordo alla vendita, si può procedere all’alienazione della propria quota della casa ereditata. I coeredi hanno sempre diritto di prelazione sulla quota in vendita.
Le presenti informazioni non sono esaustive ed invitiamo ad approfondire le tematiche sul sito dell’Agenzia delle Entrate e a valutare i casi specifici con il supporto di un Professionista di fiducia.