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Caparra e acconto, quali differenze?

LA CAPARRA È GARANZIA DEGLI INTERESSI TRA LE PARTI PER L’ESECUZIONE DI UN CONTRATTO

Per dimostrare e confermare la serietà con la quale il contratto (compromesso) viene stipulato, è possibile pattuire il pagamento di una somma di denaro che l’acquirente consegna al venditore. Questa somma di denaro è detta caparra confirmatoria.

Nel caso in cui la parte che ha dato la caparra (l’acquirente) si rendesse inadempiente agli obblighi assunti nel contratto, l’altra (il venditore) può scegliere di recedere dal contratto trattenendo definitivamente la caparra ricevuta a titolo di risarcimento del danno. Invece, nell’ipotesi in  cui a rendersi inadempiente fosse la parte che ha ricevuto la caparra (ossia il venditore), spetterà all’acquirente scegliere se recedere dal contratto e pretendere il doppio della somma versata a titolo di caparra.

In entrambe le casistiche la parte che ha subito l’inadempimento, se non decide di esercitare il diritto di recesso, può optare per l’esecuzione del contratto o la risoluzione dello stesso, pur sempre trattenendo la caparra come anticipo a garanzia del suo credito oppure del diritto al risarcimento dei danni subiti.

La caparra confirmatoria non è soggetta a IVA e andrà pagata una imposta di registro proporzionale.

 

CAPARRA O ACCONTO: VA SPECIFICATO

 E’ però necessario che nel contratto venga specificato espressamente che la somma versata è una caparra confirmatoria e non un semplice acconto sul prezzo.

Se nel contratto preliminare manca questa specifica, la cifra non può essere trattenuta come risarcimento danni da alcuna delle due parti.

 

L’ACCONTO: UN ANTICIPO RESTITUITO IN CASO DI RIPENSAMENTO

Se nel contratto preliminare non è specificato che si tratta di una caparra confirmatoria, la somma versata in anticipo deve essere considerata come un acconto e quindi deve essere obbligatoriamente restituita in caso in cui il contratto non si concluda.